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  News  
 
News tratta da: Protezione Civile
San Prospero, 17/07/2010
ALLERTA INCENDI BOSCHIVI
La Protezione Civile evidenzia l'alto rischio di incendio durante la stagione calda ed in particolare nel periodo dal 17 luglio al 25 agosto
RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DICHIARAZIONE DELLO STATO DI PERICOLOSITA 2010 - DIVIETI E SANZIONI.
I Comuni dell’Ucman ( Unione Comuni Modenesi Area Nord ), in ottemperanza all’obbligo di informazione della popolazione di cui alla determina dirigenziale regionale n° 240 del 30 Giugno 2010 ( di attuazione della deliberazione di Consiglio Regionale n. n°114 del 2 maggio 2007 “ Piano stralcio di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi ”, capitolo 5 ( Periodo a rischio di incendio, divieti e sanzioni ),
AVVISANO
che in tutto il territorio regionale è stato dichiarato lo stato di pericolosità e contestualmente attivato lo stato di preallarme per il periodo dal 17 luglio al 25 agosto 2010, individuato come a maggiore rischio di incendi boschivi.

Spettando ai Comuni, in forma singola, associata o Unione, la funzione di Autorità Locali di Protezione Civile, fornire nelle forme e modalità ritenute più adeguate, la massima informazione alla popolazione in merito a norme, divieti e sanzioni, si indicano i principali elementi normativi di riferimento:
- L. 353/2000, art. 10, comma 5, 6 e 7;
- Deliberazione di Consiglio Regionale n°114 del 2 maggio 2007 “ Piano stralcio di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi”, capitolo 5 ( Periodo a rischio di incendio, divieti e sanzioni );
- Deliberazione di Consiglio Regionale n°2354/1995: “ Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale ”,
da art.33 ad art.38;
- Codice Penale: artt.423, 423 – bis e 424.

Questa la sintesi dei principali divieti e delle sanzioni:
Nel periodo di massima pericolosità sono vietate tutte le azioni che possono anche solo potenzialmente determinare l’innesco di incendio. In particolare, secondo quanto previsto dalle " Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale ":
- E' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni;
- E' consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele ( previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo);
- Nei casi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito. Coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare
- Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi non è permesso l'abbruciamento durante il suddetto periodo dichiarato di grave pericolosità;
- L'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 200 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi;
- Nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.
Per coloro che determinano anche solo potenzialmente l’innesco di un incendio sono previste sanzioni amministrative che vanno da 1.000 a 10.000 euro. Qualora il fatto costituisca anche reato varranno invece le sanzioni previste dal Codice Penale ( art. 423 e seguenti ). In particolare:
- Chiunque provochi un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni;
- Se l'incendio è provocato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni;
- Le pene previste sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
- Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

N.B. Da ultimo si segnala come per l’accensione di bracieri, falò e l’allestimento di spettacoli pirotecnici in occasione di alcune ricorrenze e feste paesane debba valere a riferimento quanto previsto al cap. 6 del “ Piano stralcio di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi ”, pag. 58 e pag. 59.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ing. Gelmuzzi Francesco ( tel. 059/200210 ) o la Dott.ssa Pellati Silvia ( tel. 059/200211 ).

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO DI COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE UCMAN:

Marco Dott. Cestari


 
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